L'articolo 17 si riferisce alla disposizione italiana NIS2 che disciplina la condivisione formale di informazioni di cybersecurity con fornitori e partner. In pratica, copre i rapporti in cui un'organizzazione scambia dati rilevanti per la sicurezza con un SOC, un fornitore MDR, un laboratorio di test, un red team o un partner di threat intelligence. Il punto chiave non è l'etichetta del fornitore, ma se il servizio comporta un trasferimento controllato di informazioni di sicurezza che richiede supervisione legale e operativa.
Questo è importante perché il materiale condiviso può includere log, avvisi, risultati, indicatori di compromissione, prove di exploit e note di rimedio. Se l'accesso è troppo ampio o le regole di conservazione non sono chiare, dati difensivi sensibili possono entrare a far parte della superficie di attacco. Nelle operations di sicurezza, l'articolo 17 spinge le organizzazioni a definire accordi, limitare ciò che viene condiviso, tracciare chi entra o esce dal rapporto e gestire le notifiche richieste all'autorità competente. Se usato bene, aiuta a trasformare la collaborazione con i fornitori in un controllo di sicurezza governato, anziché in un canale di dati non gestito.


