L'Articolo 69 è la disposizione transitoria del Cyber Resilience Act dell'UE che rende applicabile una parte del regime di segnalazione prima che il resto della legge sia pienamente operativo. In termini pratici, è la norma che anticipa alcune obbligazioni di segnalazione delle vulnerabilità e degli incidenti, invece di attendere che l'intero quadro entri in vigore tutto insieme.
Questo è importante perché la conformità alla sicurezza informatica non riguarda solo la realizzazione di prodotti sicuri; dipende anche dalla rapidità con cui un produttore può rilevare lo sfruttamento, classificare il problema, raccogliere prove e notificare l'autorità competente. Ai sensi dell'Articolo 69, le organizzazioni possono aver bisogno di processi di segnalazione per prodotti già presenti sul mercato, comprese le distribuzioni più datate con telemetria limitata o visibilità ridotta. Nei programmi di difesa, questo significa mappare in anticipo responsabilità, percorsi di escalation e flussi di segnalazione, in modo che i team di sicurezza possano rispondere come incident responder, non solo come redattori di policy.


